L’Ufficio esecuzioni è responsabile dell'applicazione della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Provvede inoltre alla notifica di precetti esecutivi, all'effettuazione di pignoramenti, all'erezione d’inventari, all'esecuzione di sequestri, alle vendite a pubblico incanto.
L’esecuzione ha quale scopo il pagamento di un debito pecuniario. Questa pratica inizia con la notifica del precetto esecutivo e prosegue in via di pignoramento, di realizzazione del pegno o di fallimento.
L’esecuzione in via di fallimento si esegue quando la persona è iscritta a Registro di commercio. Per i crediti garantiti da pegno, l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno. In tutti gli altri casi, l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento.